{"id":3657,"date":"2020-08-05T15:03:43","date_gmt":"2020-08-05T13:03:43","guid":{"rendered":"http:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/?p=3657"},"modified":"2021-01-16T10:39:14","modified_gmt":"2021-01-16T09:39:14","slug":"il-ddl-antiviolenza-e-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/2020\/08\/05\/il-ddl-antiviolenza-e-legge\/","title":{"rendered":"Il Ddl Antiviolenza e&#8217; Legge"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"3657\" class=\"elementor elementor-3657\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-548f498e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"548f498e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-46d278bd\" data-id=\"46d278bd\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7ba59fc elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"7ba59fc\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h5><b>Il Ddl Antiviolenza \u00e8 legge. <br \/><\/b>L\u2019Aula del Senato lo approva all\u2019unanimit\u00e0. <br \/>Sanzioni fino a 5.000 euro e pene fino a 16 anni<\/h5>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c73a76f elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c73a76f\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p><em><strong>Ok all\u2019unanimit\u00e0 da parte dell\u2019Aula di Palazzo Madama al provvedimento per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitari. Tra le novit\u00e0 anche l\u2019istituzione di un Osservatorio nazionale. In caso di lesioni o percosse vi sar\u00e0 la procedibilit\u00e0 d\u2019ufficio.<\/strong><\/em><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d9201a8 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d9201a8\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>5 Agosto. Via libera all\u2019unanimit\u00e0 da parte dell\u2019Aula del Senato al Ddl recante disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Il testo, gi\u00e0 licenziato dal Senato il 25 settembre 2019 e lo scorso 21 maggio alla Camera, oggi con l\u2019ultimo passaggio in Senato diventa legge a due anni dalla sua presentazione<\/p>\n<p>In caso di aggressioni sono stabilite le pene di reclusione fino a 16 anni e sanzioni fino a 5.000 euro. Previsti protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi. Istituito anche l &#8216;Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie presso il Ministero della Salute e che dovr\u00e0 essere costituito, per la sua met\u00e0, da rappresentanti donne.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 1<\/strong> definisce l&#8217;ambito di applicazione del provvedimento richiamando, per la definizione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie quanto previsto dalla legge Lorenzin (legge 3\/2018).<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 2<\/strong> prevede l&#8217;istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Pi\u00f9 in particolare, l&#8217;istituzione dell&#8217;Osservatorio, la definizione della durata e della composizione, nonch\u00e9 delle modalit\u00e0 con le quali l&#8217;organismo riferisce sugli esiti della propria attivit\u00e0, di regola annualmente, ai Dicasteri interessati, sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno e dell&#8217;economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.<\/p>\n<p>La composizione dell&#8217;organismo deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; delle regioni; un rappresentante dell&#8217;Agenas; rappresentanti dei Ministeri dell&#8217;interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro; degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell&#8217;Inail. Inoltre, l&#8217;Osservatorio dovr\u00e0 essere costituito, per la sua met\u00e0, da rappresentanti donne.<\/p>\n<p>All&#8217;Osservatorio vengono attribuiti i seguenti compiti:<br>&#8211; monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all&#8217;entit\u00e0 e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilit\u00e0 nell&#8217;ambiente di lavoro. Questi dati sono acquisiti con il supporto dell&#8217;Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanit\u00e0 &#8211; istituito, presso l&#8217;Agenas, ai sensi della legge Gelli &#8211; e degli ordini professionali. In particolare, si prevede che l&#8217;Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanit\u00e0 trasmetta tramite l&#8217;Agenas al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.<\/p>\n<p>&#8211; monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.<\/p>\n<p>Il Ministro della salute dovr\u00e0 trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell&#8217;anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull&#8217;attivit\u00e0 svolta dal nuovo Osservatorio.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 3<\/strong> rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull&#8217;importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 4<\/strong> interviene sull&#8217;art. 583-quater del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 consiste nell&#8217;applicare le stesse pene aggravate quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di: personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell\u2019esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonch\u00e9 a chiunque svolga attivit\u00e0 ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell&#8217;esercizio o a causa di tali attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 5<\/strong> inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l&#8217;avere agito &#8211; nei delitti commessi con violenza e minaccia &#8211; in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell&#8217;esercizio delle loro funzioni, nonch\u00e9 di chiunque svolga attivit\u00e0 ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell&#8217;esercizio di tali professioni o attivit\u00e0. Questa nuova ipotesi via aggiunta all&#8217;elenco delle circostanze aggravanti comuni previsto dall&#8217;art. 61 del codice penale, al numero 11-octies). La nuova aggravante del n. 11-octies &#8211; che presuppone in ogni caso un delitto commesso con violenza o minaccia &#8211; espressamente si applica agli operatori socio sanitari a prescindere dalla natura pubblica o privata della struttura presso la quale operano.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 6<\/strong> prevede che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d&#8217;ufficio quando ricorre l&#8217;aggravante che consiste nell&#8217;avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell&#8217;esercizio delle loro funzioni.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 7<\/strong> prevede che al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza le strutture presso cui opera il personale prevedono nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 8<\/strong> istituisce la &#8220;Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari&#8221;, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza. La giornata si celebrer\u00e0 annualmente in una data da definire con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri dell&#8217;istruzione e dell&#8217;Universit\u00e0 della ricerca.<\/p>\n<p><strong>L&#8217;articolo 9<\/strong> prevede \u2013 salvo che il fatto costituisca reato &#8211; la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti: <br>&#8211; di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria<br>&#8211; di chiunque svolga attivit\u00e0 ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni<\/p>\n<p>Infine, l&#8217;articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.<br><br>FONTE:&nbsp;<a href=\"http:\/\/www.quotidianosanita.it\/governo-e-parlamento\/articolo.php?articolo_id=87533\" style=\"font-size: 16px;\">http:\/\/www.quotidianosanita.it\/<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ddl Antiviolenza \u00e8 legge. 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