{"id":9110,"date":"2023-01-21T12:06:32","date_gmt":"2023-01-21T11:06:32","guid":{"rendered":"http:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/?p=9110"},"modified":"2023-01-21T12:09:45","modified_gmt":"2023-01-21T11:09:45","slug":"fvm-nazionale-dal-sito-sanita24","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/2023\/01\/21\/fvm-nazionale-dal-sito-sanita24\/","title":{"rendered":"FVM Nazionale: dal sito SANITA&#8217;24"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"9110\" class=\"elementor elementor-9110\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-548f498e elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"548f498e\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-46d278bd\" data-id=\"46d278bd\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4e65d51 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"4e65d51\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"242\" height=\"132\" src=\"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Smi_Logo.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-image-2644\" alt=\"\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34923582 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"34923582\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h6 style=\"-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding-bottom: 0px; margin-bottom: 0.6em; line-height: 1em; font-weight: bold; font-family: sole_headline, Georgia, Times,;\"><strong>Il Ccnl dirigenza medica verso il (tardivo) rinnovo <br \/><\/strong><strong>e l&#8217;impresa di rendere pi\u00f9 &#8220;attrattivo&#8221; il Servizio sanitario<\/strong><\/h6><h6 style=\"-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin-bottom: 0px; line-height: 1.35em; font-family: sole_text, Georgia, Times,;\"><strong><small style=\"-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-size: 14px;\">di\u00a0<span class=\"autore\" style=\"-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-style: italic; color: #1a171b; font-family: sole_text, Georgia, Times,;\">Stefano Simonetti<\/span><\/small><\/strong><\/h6>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d254e66 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d254e66\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<p>http:\/\/www.sanita24.ilsole24ore.com\/art\/lavoro-e-professione\/2023-01-20\/il-ccnl-dirigenza-medica-il-tardivo-rinnovo-e-impresa-rendere-piu-attrattivo-servizio-sanitario-104651.php?uuid=AE5dRZYC<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-5192390 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"5192390\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-fb577c4\" data-id=\"fb577c4\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-32f6902 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"32f6902\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"content\" class=\"col_full\"><p>Finalmente il 2 febbraio prossimo si aprir\u00e0 la trattativa per il rinnovo del Ccnl dell\u2019Area della dirigenza sanitaria con &#8220;appena&#8221; 13 mesi di ritardo perch\u00e9 il contratto che si andr\u00e0 a negoziare \u00e8 quello del triennio 2019-2021. Il via alla convocazione da parte del Presidente dell\u2019Aran \u00e8 stato consentito dalla ufficializzazione dell\u2019Atto di indirizzo del Comitato di settore che era gi\u00e0 stato in qualche modo pubblicizzato il 6 ottobre scorso, proprio nello stesso giorno in cui il Consiglio dei ministri rilasciava il parere favorevole per l\u2019invio alla Corte dei Conti del Ccnl del comparto. Quel testo ha passato il vaglio della Ragioneria Generale dello Stato ed \u00e8 stato &#8220;premasticato&#8221; \u2013 come si dice in gergo \u2013 per consentire alla Presidenza del Consiglio di dare semaforo verde all\u2019Agenzia negoziale e avviare il negoziato. Il passaggio attraverso le strutture del Mef \u00e8 stato credibilmente tranquillo anche perch\u00e9 l\u2019Atto di indirizzo dice talmente poco che \u00e8 difficile immaginare su cosa si sarebbe potuto esprimere un eventuale parere contrario: il documento delle Regioni \u00e8, infatti, zeppo di locuzioni quali &#8220;compatibilmente con le disponibilit\u00e0&#8221;, &#8220;comunque nei limiti delle risorse&#8221;, &#8220;senza nuovi e maggiori oneri&#8221;, &#8220;garantire l\u2019invarianza finanziaria&#8221;, tali da non allarmare i tecnici ministeriali.<br \/>L\u2019Atto di indirizzo per il rinnovo del contratto 2019-2021 dell\u2019Area della Sanit\u00e0 \u00e8 datato 13 dicembre 2022 e riguarda 134.636 dirigenti (120.063 medici e 14.573 sanitari). Il contratto precedente, attualmente in regime di rinnovo tacito, risale al 19 dicembre 2019. Il documento del 6 ottobre era informale e, per cos\u00ec dire, esplorativo, perch\u00e9 attendeva un via libera da parte del Consiglio dei Ministri, passaggio in realt\u00e0 non prescritto dall\u2019art. 47, comma 4, del d.lgs. 165\/2001 ma che, per prassi consolidata, viene effettuato prima di ufficializzare l\u2019Atto di indirizzo con l\u2019invio formale all\u2019Aran per l\u2019apertura delle trattative. Si ricorda, a tale proposito, che resta ancora privo di notizie l\u2019Atto di indirizzo per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa che dovr\u00e0 preliminarmente risolvere la questione dei dirigenti sociologi alla luce dell\u2019art. 34, comma 9-ter, della legge n. 106 del luglio 2021 che ha istituito il ruolo sociosanitario all\u2019interno del quale troviamo il Sociologo, unitamente all\u2019Assistente sociale e all\u2019Operatore sociosanitario. Il sociologo, non appartenendo pi\u00f9 al ruolo tecnico, non dovrebbe essere ricompreso nella sezione dell\u2019Area delle Funzioni locali dedicata alla dirigenza Pta ma anche in quella della dirigenza sanitaria sembra estraneo: un bel rebus che, a parere di chi scrive, avrebbe dovuto risolvere il CCNQ del 10 agosto 2021 sulla composizione delle Aree di contrattazione laddove, invece, i commi 3 e 5 dell\u2019art. 2 non affrontano nemmeno la questione.<br \/>Il testo ormai ufficiale \u00e8 sostanzialmente identico a quello di ottobre se non per una diversa stesura della parte relativa alle prestazioni aggiuntive oltre ad una indicazione formale contenuta nel paragrafo 6. Gli indirizzi formulati dalle Regioni sono, come sempre, un mix di prescrizioni generiche e indistinte con alcuni punti tuttavia \u2013 almeno tre \u2013 di sicuro impatto concreto per il negoziato. Vediamo in dettaglio, iniziando con la segnalazione che il quadro finanziario di riferimento \u00e8 identico a quello del comparto, come si evince dalle Tavole 1 e 2, cio\u00e8 circa il 4% del monte salari 2018 a fronte dell\u2019inflazione che al momento viaggia intorno al 10%. Per la dirigenza sanitaria ovviamente non viene previsto lo 0,55% del monte salari che era destinato alla revisione dell\u2019ordinamento professionale, tematica relativa al solo comparto. Nel paragrafo 1 \u2013 &#8220;Premessa&#8221; viene confermata la cornice negoziale della Direttiva-madre dell\u2019aprile 2021 che, tuttavia, \u00e8 estremamente generica. Si afferma che l\u2019Atto ha recepito gli obiettivi contenuti nel Patto per il lavoro pubblico del 10.3.2021 e ci\u00f2 \u00e8 vero soltanto con riferimento al superamento, parziale, della tagliola dell\u2019accessorio risalente all\u2019art. 23, comma 2 del d.lgs. 75\/2017 ma, riguardo agli altri due punti nodali, il primo \u2013 come detto &#8211; non interessa le aree dirigenziali (revisione dell\u2019ordinamento professionale) e del secondo non c\u2019e nessuna traccia, n\u00e9 nell\u2019Atto di indirizzo, n\u00e9 in tutta la legislazione intervenuta nell\u2019ultimo anno. Sto parlando della defiscalizzazione dell\u2019accessorio che, naturalmente, non poteva essere trattata in sede negoziale ma poteva, e doveva, costituire un prodromo per l\u2019apertura delle trattative perch\u00e9 credo si possa affermare che la realizzazione di quell\u2019impegno del Governo avrebbe di per s\u00e9 rappresentato un vero e proprio rinnovo contrattuale.<br \/>Il paragrafo 2 \u2013 &#8220;Linee di contesto generale&#8221; tratta i principi che affrontano tematiche ben conosciute senza proporre soluzioni e quanto precisato nell\u2019ultimo capoverso pi\u00f9 che un indirizzo, sembra un rimprovero: era un\u2019altra la sede per verificare \u2013 e intervenire \u2013 riguardo alla circostanza, sicura e diffusa, della mancata applicazione del precedente sistema degli incarichi.<br \/>II paragrafo 3 \u2013 &#8220;Quadro finanziario&#8221; ricalca lo schema del comparto e prevede anch\u2019esso a regime aumenti pari al 3,78% del monte salari 2018 cui si aggiunge, ribadiamo, un ulteriore 0,22% per il superamento del blocco del salario accessorio. Dopo la citazione integrale del comma 604 \u2013 francamente inutile, visto che \u00e8 conosciutissimo \u2013 si entra nel vivo della finalizzazione delle risorse assegnate. Le tre indicazioni riguardano la specifica indennit\u00e0 per i medici che lavorano al Pronto soccorso (importo indistinto di 27 mln), le risorse che le leggi di Bilancio 2018 e 2019 hanno stanziato per il recupero della Ria (a regime nel 2022 per 43 mln + ulteriori 28) e, infine, quelle relative ai compensi che l\u2019Inail deve assegnare alle Regioni per i certificati di infortunio rilasciati sul format voluto dall\u2019Istituto. Se sulla prima tematica non c\u2019\u00e8 molto da dire se non che verosimilmente le parti negoziali troveranno (forse, ma non \u00e8 detto) le stesse difficolt\u00e0 che hanno suggerito al tavolo del comparto di prevedere una &#8220;anticipazione&#8221;, rispetto alla seconda questione rilevo almeno due punti contraddittori: la decorrenza &#8220;a partire dall\u2019annualit\u00e0 successiva alla sottoscrizione del contratto&#8221;, cio\u00e8 dal 2024 e l\u2019esclusione dei dirigenti delle professioni dalle risorse di cui al comma 435. In relazione alla terza finalizzazione, si segnala innanzitutto la impropria citazione del comma 528 che riguarda la medicina generale, ma soprattutto non si d\u00e0 alcuna indicazione in merito alla diatriba che si trascina da anni (l\u2019inclusione o meno delle Regioni a Statuto speciale dello stanziamento) e che ha messo in stallo la ripartizione in sede di Conferenza Stato\/Regioni. Senza commento la precisazione che queste risorse devono essere destinate &#8220;prioritariamente verso i servizi di pronto soccorso&#8221;: e a chi dovrebbe andare visto che i certificati sono rilasciati soltanto da loro? A proposito del PS, non pu\u00f2 essere dimenticata la ingiuria dell\u2019aumento dell\u2019importo a decorrere dal 2024 che, in ogni caso, l\u2019Atto di indirizzo dove citare. Si spera almeno che venga chiarita la questione della ripartizione al netto degli importi tra le Regioni.<br \/>Nel paragrafo 4 \u2013 &#8220;Linee principali di intervento&#8221; si inizia nella lettera a) con il sistema degli incarichi. I riferimenti al decreto 165\/2001 sono piuttosto pericolosi perch\u00e9 i contenuti dell\u2019art. 19 del 165 potrebbero costituire una dirompente variabile in un sistema degli incarichi consolidato da decenni. Dei tre punti suggeriti, il primo \u00e8 molto generico e privo di concretezza, il secondo \u00e8 al contrario estremamente preciso perch\u00e9 indica con chiarezza che l\u2019importo della minima contrattuale deve essere aumentato rispetto agli attuali 1.500 euro annui, francamente inguardabili. La terza, poi, parla di una generale \u201carmonizzazione\u201d dei valori massimi degli incarichi ma, poich\u00e9 il riferimento comprende anche la maggiorazione per i capi dipartimento, non \u00e8 dato comprendere come possa avvenire &#8220;con esclusione, comunque, di maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti del Ssn&#8221;. La successiva lettera b) tratta dei Fondi contrattuali che si confermano in tre (posizione, risultato, condizioni di lavoro). Di rilievo \u00e8 il richiamo all\u2019obbligo di spendere tutto e di disciplinare attentamente la gestione dei residui che \u00e8 sempre stata una pietra tombale della contrattazione integrativa aziendale. Viene considerata una \u201cpriorit\u00e0 assoluta\u201d quella di valorizzare le condizioni di lavoro e, in particolare, quelle dell\u2019emergenza\/urgenza e le sedi disagiate. In proposito si forniscono sei specifiche indicazioni: la prima \u00e8 una ripetizione priva di contenuto concreto, le successive tre ribadiscono la finalizzazioni gi\u00e0 dette (Pronto soccorso, RIA, certificazioni INAIL), la quinta consente di aumentare il valore delle indennit\u00e0 del Fondo 3 ma nel limite della sua capienza (quindi senza incrementi \u201cfreschi\u201d), la sesta indica alle parti negoziali di finalizzare il fondo di perequazione della libera professione &#8220;privilegiando&#8221; i medici del Pronto soccorso.<br \/>L\u2019orario di lavoro \u00e8 oggetto della lettera c) e sembra che il Comitato di settore sia interessato soltanto a non sconvolgere lo status quo dell\u2019orario di lavoro dei primari, problematica aperta da pi\u00f9 di quindici anni e mai definita in modo trasparente e \u201ccomprensibile\u201d a tutti. Nel secondo capoverso di questa lettera c) \u00e8 presente una indicazione che lascia sbalorditi perch\u00e9 si presume che il continuo e massiccio abbandono del S.s.n. sia dovuto alla mancata armonizzazione tra esigenze di vita e di lavoro e si auspica un aumento del part time. O si fa finta di non capire quale \u00e8 il problema o non lo si vuole risolvere. Tra l\u2019altro l\u2019indicazione proviene dai soggetti che un anno fa per superare la carenza di medici hanno proposto al Governo la soluzione di farli lavorare di pi\u00f9, tesi ribadita nella proposta di emendamenti alla legge di Bilancio 2023, peraltro non accettati. Interessante \u00e8 quanto prescritto nella lettera d) sulle Prestazioni aggiuntive. Premesso che sono sconosciute \u201cle norme di legge che regolano la materia\u201d \u2013 l\u2019unica potrebbe essere quella del limite delle 48 ore settimanali -, sembra che questo istituto contrattuale venga contingentato perch\u00e9 per ben tre volte si ricorda l\u2019invarianza finanziaria complessiva. Ma la vera novit\u00e0 \u00e8 quella dell\u2019ultimo capoverso, laddove si ipotizza di coinvolgere gli extramoenisti nelle prestazioni aggiuntive per garantire le guardie notturne. In disparte da questioni ideologiche, per prevedere come potrebbe essere l\u2019accoglienza sul campo di questa estensione ci si dovrebbe solo chiedere cosa spinge un dirigente a rapporto non esclusivo a scegliere quella tipologia di rapporto rinunciando a circa 25.000 euro l\u2019anno. Un oculista, un ginecologo o un ortopedico \u2013 solo per citare le discipline pi\u00f9 frequentate dagli extramoenisti &#8211; dovrebbe fare una guardia notturna per 480 euro e, anche nel caso della tariffa oraria di 100 euro &#8211; decisa da Veneto, Liguria e Emilia-Romagna \u2013, la comparazione \u00e8 insostenibile con quello che i medesimi fatturano in un solo pomeriggio di attivit\u00e0 libero professionale pura.<br \/>La conclusiva lettera e) tratta di una non meglio precisata uniformit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0. Forse ci si riferisce al comma 407 della legge 178\/2020 (legge di bilancio 2021) che ha incrementato l\u2019indennit\u00e0 di cui si parla del 27% ma differenziando i destinatari in modo irragionevole per incarico e anzianit\u00e0, cio\u00e8 per variabili che non hanno nulla a che fare con l\u2019emergenza; tanto per capirci questi sono stati gli aumenti nelle buste paga di gennaio 2021:<br \/>direttore di SC = 4.987 annui<br \/>sopra i 15 anni = 3.634<br \/>sopra i 5 anni = 1.561<br \/>fino a 5 anni = 461<br \/>cio\u00e8, per intenderci, un medico sotto i cinque anni di anzianit\u00e0 ha avuto un beneficio di 35 euro lordi al mese: e il colmo \u00e8 che nella relazione illustrativa alla norma si parlava dell\u2019&#8221;obiettivo di rendere pi\u00f9 attrattivo il Ssn per i giovani specialisti&#8221;. Questo obiettivo, se tre anni fa era importante, oggi \u00e8 addirittura drammatico e si continua a non fare nulla di mirato e concreto.<br \/>Sul contenuto del paragrafo 5 \u2013 &#8220;Il sistema delle relazioni sindacali&#8221; credo si debba prendere atto che le funzioni dell\u2019Organismo paritetico non interessano nessuno, n\u00e9 i sindacati n\u00e9 le aziende. Nel conclusivo paragrafo 6 &#8220;Disposizioni particolari&#8221; si ricorda la sistemazione dei dipendenti assunti in tutte e otto le professioni con il solo terzo anno di specializzazione perch\u00e9 \u00e8 evidente che, a parte il proporzionamento a 30\/32 ore settimanali, non possono avere il trattamento giuridico ed economico di un professionista assunto per concorso e in possesso della specializzazione; quanto meno l\u2019indennit\u00e0 di esclusivit\u00e0 e quella di specificit\u00e0 medica sono da approfondire. Infine, viene citato il Dirigente ambientale, tematica assolutamente incomprensibile perch\u00e9 tale figura appartiene al ruolo tecnico ed \u00e8 disciplinata nell\u2019art. 72 del Ccnl dell\u2019Area delle Funzioni locali.<br \/>Nemmeno una parola viene spesa per la questione delle violenze nei confronti dei sanitari o come contrastare il ricorso ormai diffusissimo alle cooperative. Riassumendo, al netto di quanto era gi\u00e0 stato deciso dalle leggi di bilancio, i punti di rilevanza concreta che dovr\u00e0 realizzare il contratto sembrano essere:<br \/>\u2022 l\u2019aumento della retribuzione di parte fissa per i neo assunti;<br \/>\u2022 la finalizzazione nel fondo 2 dei residui dei fondi 1 e 3;<br \/>\u2022 la priorit\u00e0 dell\u2019utilizzo del fondo di perequazione per i servizi di pronto soccorso;<br \/>\u2022 l\u2019accesso degli extramoenisti alle prestazioni aggiuntive.<br \/>Non si comprende, infine, come il Ccnl intercetter\u00e0 la disposizione del comma 332 della legge di Bilancio 2023 che prevede l\u2019emolumento straordinario una tantum dell\u20191,5% dello stipendio. Veramente poco per tentare di salvare il Ssn dalla sua costante e inarrestabile criticit\u00e0.<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ccnl dirigenza medica verso il (tardivo) rinnovo e l&#8217;impresa di rendere pi\u00f9 &#8220;attrattivo&#8221; il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5842,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,25],"tags":[33,31,38,39,37],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9110"}],"collection":[{"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9110"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9110\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9116,"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9110\/revisions\/9116"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5842"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sindacatomedicitaliani.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}