Aggiornamento obbligo Fatturazione Elettronica per le professioni sanitarie – 21.12.2018

Il Garante ha fissato condizioni per le Professioni Sanitarie
nella gestione della Fattura Elettronica

Spettabile
SMI – Sindacato Medici Italiani
Per gli associati

L’Agenzia delle Entrate deve limitarsi a memorizzare i soli dati che le sono necessari per effettuare i controlli automatizzati, escludendo la “registrazione” della descrizione del bene ceduto o del servizio prestato. A prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non devono essere coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.
Sono queste due delle più rilevanti condizioni che il Garante della Privacy ha posto, nel Provvedimento n. 511 del 20.12.2018 perché il processo di fatturazione elettronica possa essere avviato.

Con una nota del 17 dicembre inviata al tavolo di lavoro tecnico di cui fanno parte MEF, Agenzia per l’Italia digitale, CNDCEC, CNOCL e Assosoftware, l’Agenzia delle Entrate ha proposto una serie di soluzioni che consentirebbero di superare le criticità sollevate dal Garante. Con riferimento alla conservazione dei dati, ad esempio, è stata proposta la memorizzazione dell’intero file XML solo nel caso in cui l’operatore economico o un suo delegato abbia aderito espressamente al servizio di consultazione.

L’Amministrazione finanziaria, in assenza di adesione, si limiterebbe a memorizzare il file fattura solo nel caso in cui questo non potesse essere consegnato o nella circostanza in cui la messa a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” fosse una delle modalità previste per la consegna del documento. Una volta recapitato il file, resterebbero memorizzati soltanto i dati fattura, mentre sarebbero cancellati i dati “non fiscali” contenuti nel file e quelli, fiscali, relativi alla descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, ritenuti peraltro non necessari ai fini dei c.d. “controlli automatizzati”.

Per poter rendere operative le modifiche proposte è necessario per l’implementazione tecnica, un importante periodo di tempo, ovvero il primo semestre del 2019, durante il quale l’Amministrazione finanziaria, per evitare disservizi, dovrà comunque procedere alla temporanea memorizzazione di tutti i dati contenuti nel file XML.

Il Garante, pur valutando molto positivamente le proposte ricevute, ha richiesto ulteriori correttivi all’Agenzia delle Entrate, ingiungendo, fra l’altro, di far conoscere un’analisi relativa alla possibilità di introdurre tecniche di cifratura e di fornire una nuova versione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali entro il 15 aprile 2019.

L’Autorità invita a far sì che la memorizzazione sistematica dei dati presenti nelle fatture elettroniche, pur se rilevanti ai fini fiscali, debba essere “adeguata, pertinente e limitata” rispetto alle finalità per cui i dati devono essere trattati, in conformità con quanto previsto dal “principio di minimizzazione” statuito dal Regolamento (UE) 2016/679.

Sebbene, siano state accolte con favore le novità apportate al DL 119/2018 dalla legge di conversione (L. n. 136/2018), e, in modo particolare, le disposizioni di semplificazione concernenti gli operatori sanitari, il Garante sottolinea come proprio in tale ambito potrebbero permanere notevoli criticità.

La semplificazione, che in base all’emendamento approvato, prevede l’esonero, per il solo 2019, per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie che vengono trasmesse attraverso il sistema TS dall’emissione della Fattura Elettronica.

Nel caso di opposizione (legittima da parte del paziente) all’invio a TS della prestazione sanitaria, si dovrebbe procedere all’invio al SdI dei dati della prestazione sanitaria, proprio le situazioni più delicate, che dovrebbero essere evitate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Per questo motivo l’Autorità ha ingiunto all’Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché “in nessun caso” sia emessa una fattura elettronica concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, “a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS”.

Si è quindi in attesa di una presa d’atto da parte dell’AdE, in merito, alla possibile, rectius a questo punto dovuta, modifica dell’obbligo di invio delle fatture elettroniche da parte gli esercenti professioni sanitarie.

Pleonastico ricordare che le fatture passive dovranno comunque essere gestite con le modalità previste per la fatturazione elettronica.

Ulteriori informazioni verranno comunicate non appena disponibili.

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