Precariato dei Medici e Forme di Tutela

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Precariato dei Medici e Forme di Tutela

Negli ultimi decenni anche la classe medica è stata interessata dal fenomeno del precariato.

Le amministrazioni pubbliche ed in particolar modo le aziende sanitarie hanno largamente attinto da forme contrattuali a termine, evitando così la stabilizzazione da concorso. Molti di tali rapporti sono stati dichiarati dalla Magistratura del Lavoro illegittimi.

Gli abusi perpetrati dalle pubbliche amministrazioni nell’applicazione del contratto a termine nel pubblico impiego, hanno investito in particolar modo il settore sanitario dando vita al fenomeno del c.d. “precariato medico”.

Anche per tale ragione, la disciplina del contratto a termine nel pubblico impiego è stata oggetto di numerose riforme, soprattutto di impulso comunitario, nel tentativo di uniformare la normativa alle nuove esigenze del mondo del lavoro.

Il presupposto legittimante il ricorso a forme di lavoro flessibile, quali quelle del contratto a tempo determinato, dovrebbe essere ancorato ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. tale forma di contratto è invece utilizzata al di fuori dei limiti consentiti dalla legge per evitare di sopportare i costi correlati all’organizzazione di un concorso pubblico ed allo scopo di evitare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, che rimangono per anni appesi al filo dei rinnovi.

L’art. 36 del D.Lgs 165/2001 riconosce al lavoratore interessato che si trovi in una condizione lavorativa caratterizzata da incertezza, instabilità e provvisorietà per via della stipula di contratto a tempo determinato con un amministrazione pubblica, “il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, seppur costante il divieto di trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Anche la più recente giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto il pieno diritto al risarcimento del danno derivante dal reiterarsi dei rapporti di lavoro a tempo determinato, riconoscendo al lavoratore la corresponsione di una indennità onnicomprensiva fino a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, attribuendo la progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato in base alla anzianità di servizio maturata ed apprestando cosi tutela risarcitori a tutti quei dipendenti precari della sanità pubblica.

Tali diritti possono essere fatti valere sia se il rapporto di lavoro sia cessato, o sia in ancora in essere come precario o come stabilizzato.

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Saraceno e Associati Studio Legale
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