L’Importanza del Giudizio di “Controfattualita’”
nell’Accertamento delle Responsabilita’ del Medico
SMI – Sindacato Medici Italiani
Per gli associati
Di recente la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità omissiva del medico ed in particolare, sul tema del giudizio controfattuale e sul conseguente onere valutativo che grava sul giudice del merito.
Con sentenza n.24922/19 la Corte ha ribadito che, per poter affermare che un evento lesivo è stato provocato dalla condotta omissiva del medico è indispensabile un “alto grado di credibilità razionale”. Se c’è il ragionevole dubbio, il medico non può essere condannato.
A detta dei giudici di legittimità, la valutazione del giudicante non può prescindere dal c.d. giudizio controfattuale (“contro i fatti”) ossia l’operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione, ci si chiede se si sarebbe verificata la medesima conseguenza.
In tema di responsabilità medica è dunque indispensabile, per determinare la sussistenza del nesso di causalità, accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia del paziente, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l’evento lesivo sarebbe stato evitato o differito.
L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio del giudizio.
Andando nello specifico, sussiste pertanto il nesso di causalità tra l’omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, allorché risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia dolorosa.
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