Domanda per l’indennità di quarantena
Medici convenzionati con Ssn
Medici Convenzionati con SSN
• Medici di assistenza primaria
• Pediatri di libera scelta
• Medici di continuità assistenziale
• Medici di emergenza territoriale
• Medici di medicina dei servizi
• Specialisti Ambulatoriali
ISTRUZIONI
Che cos’è?
È un’indennità che spetta ai medici e agli odontoiatri convenzionati con il Ssn che sono stati costretti a interrompere l’attività a causa di quarantena stabilita dall’Autorità sanitaria competente.
Chi può chiedere l’indennità?
Possono chiedere l’indennità:
• i medici di assistenza primaria;
• i medici di continuità assistenziale;
• i medici di emergenza territoriale;
• i pediatri di libera scelta;
• gli specialisti ambulatoriali;
• i medici della medicina dei servizi.
Gli iscritti devono essere stati posti dall’Autorità sanitaria in:
• quarantena con sorveglianza attiva;
• permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
• altra misura di prevenzione equivalente.
Decorrenza dell’indennità:
L’indennità viene pagata per tutto il periodo in cui è attiva la misura di prevenzione.
Misura dell’indennità
L’indennità è proporzionale al mancato guadagno relativo al periodo di sospensione dell’attività, o alla spesa sostenuta per la retribuzione di un sostituto.
Il periodo della quarantena deve coincidere con quello della sospensione dell’attività.
In caso di risarcimento del mancato guadagno:
• l’indennità è 1/30 del 62,5% del compenso professionale, assoggettato a contribuzione Enpam, percepito nell’ultimo mese di attività convenzionale precedente alla quarantena.
In caso di rimborso delle spese di sostituzione:
• l’indennità non può superare il 62,5% del compenso professionale, assoggettato a contribuzione Enpam, percepito nel mese di attività convenzionale precedente alla quarantena. Questo sarà rapportato al periodo effettivo della misura di prevenzione.
Neoconvenzionati
I medici e gli odontoiatri, che non hanno maturato il compenso professionale nel mese che precede l’inizio della misura di prevenzione, hanno diritto a un’indennità giornaliera di 33,50 euro lordi.
Incompatibilità
Hanno diritto all’indennità i medici e gli odontoiatri che non hanno beneficiato di:
• tutele analoghe a quelle adottate per i medici e per gli odontoiatri dipendenti del Ssn,
• indennità per inabilità temporanea,
• indennità di maternità,
• indennità per gravidanza a rischio riconosciuta ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Enpam a tutela della genitorialità.
Presentazione della domanda
Si può inviare per Pec a: FONDAZIONE ENPAM
Servizio Prestazioni, Ufficio Inabilità temporanea
P.zza Vittorio Emanuele II, n° 78 – 00185 Roma
Fax 06 48294.658
Pec: protocollo@pec.enpam.it
Documenti da allegare
• fotocopia del documento di identità,
• fattura o ricevuta fiscale del pagamento del sostituto (“onere di sostituzione”),
• cedolino del compenso percepito nel mese che precede la data di inizio della misura di prevenzione.
Neoconvenzionati
Per i neoconvezionati che non possono presentare il cedolino perché, nel mese precedente alla data di inizio della misura di prevenzione, non hanno ancora maturato il compenso professionale, è sufficiente l’autocertificazione che attesta la data di inizio dell’incarico (già presente nel modulo).